02/2021: Legge di Bilancio 2021 e Decreto Milleproroghe – Novità in materia di lavoro
Con la presente Vi informiamo sulle novità di maggiore interesse in materia di lavoro contenute nella Legge n. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) e nel Decreto Legge n. 183/2020 (c.d. Decreto Milleproroghe):
Le novità trattate in questa informativa sono le seguenti:
1.1 Trattamento di integrazione salariale
I datori di lavoro possono presentare domanda di concessione della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per una durata massima di ulteriori 12 settimane.
Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.
Tali benefici sono riconosciuti a tutti i lavoratori in forza alla data del 1° gennaio 2021.
Non è previsto il pagamento di alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro.
Da queste misure rimangono esclusi i datori di lavoro domestici.
1.2 Esonero contributivo per i datori di lavoro che non fanno richiesta di trattamenti di integrazione salariale
Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.
Per la piena fruizione dell’esonero in parola si attendono, ora, le necessarie indicazioni INPS.
1.3 Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato per giovani e donne
Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, è riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000,00 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Analogo incentivo è previsto per l’assunzione di donne che comporti un incremento occupazionale netto.
Per la piena fruizione dell’esonero in parola si attendono, ora, le necessarie indicazioni INPS.