34/2020: Bonus vacanze
Il decreto legge n. 34 del 19.05.2020 (decreto „Rilancio“) ha istituito il “tax credit vacanze”, un’agevolazione per le famiglie con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro, da utilizzare per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast. Non rientrano nell’ambito di applicazione del bonus vacanze le imprese che esercitano l’attività di gestione e locazione di immobili senza servizi aggiuntivi.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17/06/2020 sono state emanate le disposizioni attuative.
- Destinatari e condizioni di utilizzo
L’agevolazione può essere utilizzata dalle famiglie con ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore a 40.000 euro e consiste in:
- uno sconto sul corrispettivo per l’80%,applicato dall’impresa ricettiva;
- una detrazione di imposta per il 20%, da usufruire dal cliente nella sua dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2020.
L’agevolazione può essere utilizzata nel periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 ed è riconosciuto per i seguenti importi massimi:
- 150 euro per nuclei familiari di 1 persona
- 300 euro per nuclei familiari di 2 persone
- 500 euro per nuclei familiari composti da più persone
Il credito può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare e può essere speso in un’unica soluzione e per i servizi resi da una sola struttura.
Se il cliente si avvale del bonus vacanze, sulla fattura o sul documento commerciale (o scontrino/ricevuta fiscale), dev’essere indicato il codice fiscale del fruitore dello sconto.
Lo sconto praticato viene recuperato dall’impresa ricettiva sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione senza limiti di importo, attraverso il modello F24. In alternativa può essere ceduto a terzi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. La compensazione o la cessione possono essere fatte già a partire dal giorno successivo al riconoscimento del credito.
L’impresa ricettiva non è obbligata ad accettare il bonus vacanze. Si consiglia di verificare già in fase di prenotazione se il cliente intende usufruire dell’agevolazione e di comunicare in anticipo se si è disposti ad accettare il bonus o meno.