27/2020: Legge Provinciale n. 4 del 08.05.2020 - Misure per la ripresa delle attività e contenimento della pandemia Covid-19
La legge provinciale n. 4 del 08.05.2020 prevede
- l’allentamento delle restrizioni alla libertà di movimento
- la ripresa graduale delle attività
- nel rispetto di rigorose misure di igiene e sicurezza.
Con riguardo all’allentamento delle restrizioni alla libertà di movimento, è stata introdotta una distanza interpersonale di 2 metri; ci si può ancora muovere liberamente in tutta la regione. La ripresa delle attività prevede misure specifiche per determinate attività, sempre nel rispetto di una distanza interpersonale di 2 metri. Se questa distanza di sicurezza non viene rispettata, è necessario indossare una protezione respiratoria, in alcuni casi in particolare le mascherine di tipo FFP2.
La legge provinciale prevede dunque la graduale ripresa delle attività. Le restrizioni non dipendono più dalla tipologia di attività esercitata, generalmente possono essere esercitate tutte le attività, ma nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza.
Oltre all’applicazione pratica delle norme di sicurezza, sono necessarie anche alcune misure burocratiche (ad es. protocolli interni, affissione di avvisi, informazioni ai dipendenti, ecc.) A questo proposito, è certamente consigliabile e necessario contattare il proprio responsabile o il consulente per la sicurezza.
Poiché attualmente mancano i protocolli di sicurezza dell’INAIL per le attività del commercio al dettaglio, dei servizi alla persona e della ristorazione, è possibile che gli infortuni sul lavoro legati a Covid-19 (ad es. infezioni) non siano coperti dall’INAIL o lo siano solo in misura limitata.
La limitazione delle attività deriva dunque dalla necessità di rispettare le misure di sicurezza che, a seconda delle dimensioni dei locali, della tipologia di cantiere, del grado di interazione, delle esigenze di pulizia, ecc., significa per ogni azienda, imprenditore o professionista uno svolgimento dell’attività con modalità personalizzate e diverse.
Per ogni attività economica devono essere rispettate almeno le norme di sicurezza dell’allegato A e dell’allegato B.
Nei settori in cui i diversi protocolli si sovrappongono o si contraddicono, deve essere attuata e rispettata la misura più restrittiva.
Qualora non sia possibile il rispetto delle relative misure di sicurezza, l’attività non può essere avviata o viene sospesa.
Le attività già consentite con restrizioni
- Ristorazione con servizio di consegna o da asporto
- Strutture ricettive
possono continuare a svolgere la loro attività come in precedenza, nel rispetto delle norme di sicurezza, e a partire dall’11.05 ossia 25.05, le restrizioni saranno del tutto abolite ma dovranno sempre essere seguite le norme di sicurezza della legge provinciale.