02/2018: Credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive
Il credito d’imposta riconosciuto alle imprese alberghiere per gli interventi di ristrutturazione, eliminazione delle barriere architettoniche, incremento dell’efficienza energetica e riqualificazione antisismica viene riconosciuto anche per gli esercizi 2017 e 2018 a condizioni modificate.
È stato fissato alle ore 10.00 del 26.02.2018 il click day per l’invio delle istanze relative all’anno 2017.
1.1 Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese alberghiere esistenti alla data dell’1.1.2012.
Per “struttura alberghiera” si intende una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti.
Sono strutture alberghiere:
- gli alberghi;
- i villaggi albergo;
- le residenze turistico-alberghiere;
- gli alberghi diffusi;
- le strutture alberghiere individuate come tali dalle specifiche normative regionali;
- le strutture che svolgono attività agrituristica;
- gli stabilimenti termali.
1.2 Tipologie di spese agevolabili
Il credito d’imposta è riconosciuto per le spese relative a:
- interventi di “ristrutturazione edilizia”, vale a dire gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione in senso stretto;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- interventi di incremento dell’efficienza energetica;
- interventi di riqualificazione antisismica;
- ulteriori interventi (es. acquisto di mobili e arredi), se destinati esclusivamente agli immobili oggetto dei suddetti interventi.
Il Decreto Ministeriale definisce una serie di interventi agevolabili per ciascuna delle categorie sopra riportate. All‘art. 4 del decreto sono elencate le spese eleggibili al credito d’imposta.
http://www.turismo.beniculturali.it/wp-content/uploads/2017/05/D.I.-MIBACT-MEF-MISE-MIT-REP.-598.pdf
Il credito d’imposta può essere riconosciuto a condizione che gli interventi abbiano ANCHE finalità di incremento dell’efficienza energetica o di riqualificazione antisismica, così come descritte all’art. 2, comma 1, lettera b), numeri 5) e 6) del D.M. 20 dicembre 2017.
Per l’identificazione degli interventi agevolabili nel caso specifico Vi chiediamo di contattarci in anticipo.
1.1 Determinazione del credito d‘imposta
Il credito d’imposta è concesso a ciascuna impresa nel rispetto dei seguenti limiti e condizioni:
- nella misura del 65% delle spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2018 relative ai suddetti interventi;
- fino all’importo massimo di 200.000,00 euro nei due anni d’imposta. L’importo massimo annuo delle spese agevolabili risulta quindi pari a € 307.692,30.
- nei limiti delle risorse disponibili;
- nel rispetto dei limiti “de minimis” (regolamento Commissione europea 1407/2013).
Il credito d’imposta in commento è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.
L’agevolazione è revocata qualora i beni siano ceduti a terzi o siano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’ottavo esercizio successivo a quello in cui è avvenuto il loro acquisto o qualora venga meno uno dei requisiti previsti dalla legge.
Il credito d’imposta deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo e va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate. Il credito d’imposta riconosciuto può essere utilizzato entro 10 anni.