30/03/2015
Fisco

08/2015: Reverse charge in edilizia

La Legge di stabilità 2015 ha disposto, come noto, l’estensione del meccanismo di assolvimento dell’IVA mediante inversione contabile (c.d. reverse charge) a nuove fattispecie nell’ambito del settore edile, introducendo la nuova lettera a-ter) al sesto comma dell’articolo 17 del citato DPR 633 del 1972, prevedendo l’applicazione del reverse charge alle seguenti prestazioni di servizi rese nel settore edile.

Nuove prestazioni soggette al “reverse charge”

  • Prestazioni di servizi di pulizia relative ad edifici
  • Prestazioni di servizi di demolizione relative ad edifici
  • Prestazione di installazione di impianti relative ad edifici
  • Prestazioni di completamento relative ad edifici

 

Tale disciplina si affianca e non sostituisce il regime del reverse charge alle “prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore” (art. 17, sesto comma, lettera a), del DPR 633 del 1972).

Ne consegue che, l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile alle nuove prestazioni di servizi (servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento) relative ad edifici:

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