18/2021: Decreto Sostegni – Novità in materia di lavoro
Con la presente Vi informiamo sulle novità di maggiore interesse in materia di lavoro contenute nel Decreto Legge n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni), in vigore dal 23 marzo 2021.
1.1 Trattamento di integrazione salariale
1.1.1 Cassa integrazione ordinaria (CIGO)
I datori di lavoro rientranti nel campo d’applicazione della CIGO (principalmente trattasi di aziende operanti nel settore industria) possono presentare domanda di concessione della cassa integrazione ordinaria per una durata massima di ulteriori 13 settimane.
Le 13 settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021. Tali benefici sono riconosciuti a tutti i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021.
Non è previsto il pagamento di alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro.
1.1.2 Assegno ordinario e cassa integrazione in deroga
I datori di lavoro rientranti nel campo d’applicazione della CIGO (principalmente trattasi di aziende operanti nel settore alberghiero e ristorativo, del commercio e dei servizi oppure di studi professionali) possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per una durata massima di ulteriori 28 settimane.
Le 28 settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. Tali benefici sono riconosciuti a tutti i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021.
Non è previsto il pagamento di alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro.
Da queste misure rimangono esclusi i datori di lavoro domestici.
1.2 Blocco dei licenziamenti
1.2.1 Datori di lavoro che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria
Per questa tipologia di aziende, il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo è stato esteso fino al 30 giugno 2021. Pertanto, fino alla predetta data sono vietati i licenziamenti individuali e collettivi per giustificato motivo oggettivo e sono sospese le procedure dei licenziamenti in corso.
1.2.2 Altri datori di lavoro
Per tutti i datori di lavoro coperti da strumenti di integrazione quali assegno ordinario e integrazione salariale in deroga (CIGD), il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo è stato esteso fino al 31 ottobre 2021. Pertanto, fino alla predetta data sono vietati i licenziamenti individuali e collettivi per giustificato motivo oggettivo e sono sospese le procedure dei licenziamenti in corso.