29/2020: Novità del Decreto Legge "Rilancio" – DL 34 del 19.05.2020
Il decreto legge Rilancio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17.05.2020 e le misure contenute entrano in vigore in questa data se non definito diversamente per specifiche misure.
Il DL Rilancio contiene una serie di misure
- Che erogano pagamenti a imprese, professionisti e società (da 600€ a 1.000€ per lavoratori autonomi e contributi a fondo perduto per titolari di partita Iva)
- Crediti di imposta per
- Misure di sanificazione
- Acquisti di DPI e spese per la sicurezza sul lavoro
- Locazioni di immobili non abitativi
- Versamenti in conto aumento capitale di società
- Differimenti di diversi adempimenti (registratori telematici; versamenti di marzo, aprile, maggio)
- Incremento delle compensazioni ad 1 mio. €.
In seguito la informiamo sulle misure di maggiore interesse. Per quanto riguarda le disposizioni per i lavoratori e dipendenti seguirà un’altra circolare.
1.1 Contributo a fondo perduto per imprese, professionisti, agricoltori (art. 25)
Il DL prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva.
Il contributo a fondo perduto non spetta
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31.03.2020,
- ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27, 38 o 44 D.L. 18/2020 (sussidi Inps di 600€ per i mesi di marzo, aprile e maggio) e agli enti pubblici;
- ai lavoratori dipendenti;
- ai professionisti con casse di previdenza proprie diverse dall’Inps.
Il contributo spetta esclusivamente
- ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente e
- ai titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 Tuir,
- a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
- Ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1.01.2019 il contributo spetta anche in assenza della riduzione dei ricavi di 1/3.
Per determinare correttamente il fatturato si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti.