03/2020: La prova delle cessioni intra-UE - novità dal 2020
Le operazioni intracomunitarie ai sensi dell’art. 41 DL 331/93 dispone, che queste operazioni sono non imponibili Iva applicandosi il regime di “tassazione a destino” nello Stato UE di destinazione dei beni.
Ai fini della non imponibilità è necessario che:
il cedente e il cessionario siano entrambi soggetti passivi Iva (hanno una Partita Iva);
l’operazione sia onerosa e comporti il trasferimento della proprietà dei beni;
vi sia l’effettivo trasferimento fisico dei beni dal territorio dello Stato al territorio di un altro Paese UE.
Le novità introdotte dalla UE sono proprio in riferimento a quest’ultimo punto, ovvero la prova dell’effettivo trasferimento fisico dei beni tra due Stati UE.
Il nuovo art. 45-bis del Regolamento UE 282/2011 stabilisce quali debbano essere le prove dell’avvenuto trasferimento dei beni tra due Stati UE affinché l’operazione si possa considerare non imponibile. Le prove da fornire sono diverse per beni trasportati a cura del cedente o per i trasporti a cura dell’acquirente. I trasporti includono sempre anche quelli effettuati da terzi per conto del cedente o acquirente.
1.1 Elementi di prova di avvenuto trasporto
Vengono previsti due distinti gruppi di prove che sono considerati come elementi di prova della spedizione o del trasporto in altro Stato UE.
La documentazione deve essere rilasciata da due parti indipendenti l’una dall’altra e comunque diversi dal venditore e dall’acquirente.
La documentazione deve essere conservata congiuntamente alle fatture di vendita poiché si ritiene non sia consentito produrla a posteriori.
Elementi di prova di cui alla lettera a) dell’art. 45-bis c. 3:
- documento o una lettera CMR riportante la firma (si ritiene che si faccia riferimento alla firma del trasportatore che ha preso in carico la merce);
- polizza di carico;
- fattura di trasporto aereo;
- fattura emessa dallo spedizioniere.
Elementi di prova di cui alla lettera b) dell’art. 45-bis c. 3:
- polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.