11/2019: Maxi Ammortamenti 2019
Il cosiddetto “super-ammortamento” per l’acquisto di beni materiali strumentali nuovi è stato reintrodotto dal Decreto Crescita del 30 aprile 2019, con effetto retroattivo dal 01.04.2019. Precedentemente era stato abrogato dalla Legge Finanziaria 2019 a partire dal 01.01.2019.
Il cosiddetto “iper-ammortamento” introdotto per favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale in ambito dell’”Industira 4.0” è invece fruibile per tutto l’anno 2019.
1. Reintroduzione dell’ammortamento maggiorato per beni materiali strumentali nuovi (“super-ammortamento”)
Il cosiddetto “super-ammortamento” (maggiorazione del 30% del valore fiscale) per l’acquisto di beni materiali strumentali nuovi è stato reintrodotto a partire dal 01.04.2019.
Alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi (con un coefficiente di ammortamento non inferiore al 6,5%) è consentito, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, di incrementare del 30% il relativo costo di acquisto.
Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti in fabbricati e costruzioni e gli acquisti di tutti i veicoli di cui all’art. 164 TUIR (autovetture ad uso sia privato sia strumentale per l’impresa).
Con la reintroduzione è stato previsto un limite per gli investimenti di 2,5 milioni di euro. Investimenti complessivi che superano questa soglia sono esclusi dall’agevolazione.
L’ammortamento maggiorato si applica per gli investimenti effettuati dall’01.04.2019 al 31.12.2019 (ovvero entro il 30.06.2020, a condizione che entro il 31.12.2019 l’ordine di acquisto sia stato accettato dal venditore e che sia stato effettuato il pagamento di acconti pari almeno al 20% del prezzo pattuito).
Il momento rilevante per l’effettuazione dell’investimento e per l’applicazione dell’agevolazione è la consegna del bene. Deve essere verificata la data della bolla di consegna, non rilevano invece la data della fattura, del pagamento o dell’ordine di acquisto.