06/2017: Spesometro - La comunicazione clienti-fornitori per il 2016
L’obbligo di comunicare le cessioni ed acquisti di beni e di servizi è stato introdotto con l’art. 21 DL n. 78/2010.
Le modifiche in merito alle precedenti disposizioni non sono sostanziali ma sono primariamente il risultato dell’abolizione di alcune agevolazioni previste per gli anni 2012-2015.
Ulteriori utilizzi della comunicazione – Black List, San Marino, Leasing e Noleggio
Il modello di comunicazione in esame, ora denominato “Modello di comunicazione polivalente”, deve essere utilizzato anche per altre specifiche comunicazioni da effettuare all’Agenzia delle Entrate:
- può essere utilizzato per comunicare i dati relativi ai beni in leasing/noleggio;
- deve essere utilizzato per comunicare i dati degli acquisti da San Marino;
- deve essere utilizzato per comunicare i dati delle operazioni con Paesi black-list. A seguito dell’abolizione dell’invio di un’apposita comunicazione Black-List, queste operazioni ora sono da comunicare
- Deve essere utilizzato dai commercianti al minuto e assimilati (es. Hotel e Ristoranti) e agenzie di viaggio per comunicare gli acquisti legati al turismo in denaro contante superiore a € 1.000 da parte di persone fisiche extra Ue.
Relativamente alle operazioni black list e degli acquisti da San Marino il modello è utilizzabile per le operazioni annotate ed effettuate a partire dall’01.10.2013.
Fatture emesse a richiesta del cliente
Per i soggetti che rilasciano la fattura a seguito di richiesta del cliente, l’emissione della stessa determina comunque l’obbligo di comunicare l’operazione, a prescindere dall’importo. L’esonero previsto per gli anni precedenti non è stato rinnovato per il 2016.
Semplificazioni per commercianti al minuto e assimilati non rinnovate per il 2016
Le semplificazioni ovvero gli esoneri per le fatture emesse da commercianti al minuto ed assimilati e le agenzie di viaggio non sono stati rinnovati per il 2016. Questo comporta che devono essere inviate tutte le fatture emesse, senza esoneri riferiti all’importo fatturato o all’emittente della fattura.
Enti non commerciali ed enti pubblici
Tra i soggetti obbligati alla presentazione sono inclusi anche gli enti non commerciali, però limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole”. Si tratta quindi di un obbligo parziale, che non comprende le operazioni effettuate nell’ambito dell’attività istituzionale.
Negli anni precedenti l’Agenzia delle Entrate ha introdotto una deroga alla regola generale di comunicare tutte le fatture a prescindere dall’importo prevedendo che i commercianti al minuto e soggetti assimilati (alberghi, ristoranti, ecc.) e le agenzie di viaggio possono comunicare soltanto le fatture di importo pari o superiore a € 3.600 incl. Iva.