12/2016: Comunicazione operazioni con stati ricompresi nella “black list”
Dal 01.07.2010 è stato introdotto l’obbligo di comunicazione delle operazioni svolte con soggetti domiciliati nei c.d. paradisi fiscali. Oggetto della comunicazione sono la cessione e l’acquisto di beni e servizi a/da soggetti residenti nei c.d. “paradisi fiscali”. I “paradisi fiscali” sono stabiliti dai DD.MM. del 04.05.1999 e 21.11.2001.
Un elenco degli stati considerati paradisi fiscali è allegato alla presente circolare.
La Legge 175/2014 ha introdotto delle novità con riguardo agli elenchi Black List. La soglia, a partire dalla quale gli elenchi devono essere compilati, è stata fissata in € 10.000 annui. Questo nuovo limite va verificato con riferimento all’ammontare complessivo delle operazioni rese e ricevute intervenute con tutte le controparti Black List. Questo significa, che la vendita per € 6.000 di beni o servizi verso paesi Black List e l’acquisto per € 5.000 da paesi Black List, superando il limite di € 10.000, obbliga a compilare e inviare la comunicazione Black List.
Superata questa soglia, la comunicazione Black List deve essere fatta e deve contenere ogni operazione resa o ricevuta, indipendentemente dall’importo della stessa.